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Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Nuovo codice della strada. (G.U. 18.05.1992, n. 114 - S.O.)

Titolo V - Norme di comportamento

Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da euro 41 ad euro 169, se l'eccedenza non supera 1 t;

b) da euro 85 ad euro 338, se l'eccedenza non supera le 2 t;

c) da euro 169 ad euro 680, se l'eccedenza non supera le 3 t;

d) da euro 422 ad euro 1.697, se l'eccedenza supera le 3 t.

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilit

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