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Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Nuovo codice della strada. (G.U. 18.05.1992, n. 114 - S.O.)

Titolo VII - Disposizioni finali e transitorie

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 240 - Entrata in vigore delle norme del presente codice

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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