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D.P.R. 26.04.1992, n. 300

Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 10 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. (G.U. 27.05.1992, n. 123)

Art. 4 - Silenzio-assenso

1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.

2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

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