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Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 30.12.1992, n. 305 - S.O.)

Titolo II - Forme di previdenza sostitutive ed esclusive

Art. 5 - Età per il pensionamento di vecchiaia.

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla L. 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all'art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 248, per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla L. 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), 3 e 31, L. 26 luglio 1984, n. 413, per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla L. 14 giugno 1973, n. 366, ed alla L. 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992 2 .

3. Per la cessazione dal servizio de

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