Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503
Titolo II - Forme di previdenza sostitutive ed esclusive
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo.
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