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Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 30.12.1992, n. 305 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni a carattere generale

Art. 10 - Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo

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