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Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 30.12.1992, n. 305 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni a carattere generale

Art. 12 - Aliquote di rendimento.

1. Il presente comma così modifica la tabella di cui all'art. 21, comma 6, L. 11 marzo 1988, n. 67:

Tabella (144/b)

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)

Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva

Sino al 33 per cento

1,60

Dal 33 per cento al 66 per cento

1,35

Dal 66 per cento al 90 per cento

1,10

Oltre il 90 per cento

0,90

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della L. 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

3. [In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire

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