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Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 30.12.1992, n. 305 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni a carattere generale

Art. 14 - Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.

1. [I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio 1994] 11 . 12

[2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.] 13

3. [I periodi successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzio

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