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Decreto legislativo 30.12.1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 30.12.1992, n. 305 - S.O.)

Titolo III - Disposizioni a carattere generale

Art. 15 - Accredito dei contributi figurativi.

1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.

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