IperTesto Unico IperTesto Unico

Trattato sull'Unione Europea 07.02.1992

Testo coordinato del Trattato fatto a Maastricht il 07.02.1992 (ratificato con legge 3 novembre 1992 n. 454, pubblicata in S.O. alla G.U. 24.11.1992, n. 277), come modificato dal Trattato fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998 n. 209, pubblicata in S.O. alla G.U. 6 luglio 1998 n. 155).

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 44 (ex articolo K.16)

1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo 43 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.

2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.