Trattato sull'Unione Europea 07.02.1992
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
1. Ai fini dell'adozione degli atti e delle decisioni necessari per l'attuazione della cooperazione di cui all'articolo 43 si applicano le pertinenti disposizioni istituzionali del presente trattato e del trattato che istituisce la Comunità europea. Tuttavia, benché tutti i membri del Consiglio possano partecipare alle deliberazioni, solo quelli che rappresentano Stati membri partecipanti prendono parte all'adozione delle decisioni. Per maggioranza qualificata si intende una proporzione di voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. L'unanimità è costituita unicamente dai membri del Consiglio interessati.
2. Le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.
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