IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 27.06.1992, n. 352

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. 29.07.1992, n. 177)

Art. 10 - Commissione per l'accesso

1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme applicazione dei principi, esprime parere sui regolamenti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove ne sia richiesta, sugli atti comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

2. Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto di accesso.

3. E istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonché, per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle amministrazioni regionali e locali.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.