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D.P.R. 27.06.1992, n. 352

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. 29.07.1992, n. 177)

Art. 11 - Archivio delle istanze di accesso

1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso.

2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti al relativo corso.

3. I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione, collegato telepaticamente con i suoi uffici centrali e periferici per l'accesso diretto ai dati.

4. A tal fine le amministrazioni costituiscono uffici centrali e periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza.

5. Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle informazioni contenute nei rispettivi archivi.

6. Gli archivi devono essere compatibili con quello generale costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome.

7. In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi cartacei contenenti le stesse informazioni.

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