D.P.R. 27.06.1992, n. 352
1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:
a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso di prestampati;
b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta;
d.) l'accesso alle informazione contenute in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
2. Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
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