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Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23.10.1992, n. 42. (G.U. 27.04.1993, n. 97 - S.O.)

Art. 10 - Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione .

1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio:

a ) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b ) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter ;

c ) il riscatto della posizione individuale.

1 -bis . Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9 -bis e 9 -ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.

2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a ) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività.

3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9- bis e 9- ter, conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.

3- bis . Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale d

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