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Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23.10.1992, n. 42. (G.U. 27.04.1993, n. 97 - S.O.)

Art. 12 - Contributo di solidarietà.

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9- bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.

1- bis . All'art. 5, co. 1, del d.lgs. 27.1.1992, n. 80 , sono soppresse le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare".

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