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Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23.10.1992, n. 42. (G.U. 27.04.1993, n. 97 - S.O.)

Art. 14 quater - Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 -bis , comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.

2 -bis . Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, c. 1, siano costituite nell'àmbito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito.

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