Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 -bis , comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a 7.
2 -bis . Le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11%, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 18, c. 1, siano costituite nell'àmbito del patrimonio di società o enti, l'imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall'ente nell'àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito.
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