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Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23.10.1992, n. 42. (G.U. 27.04.1993, n. 97 - S.O.)

Art. 6 bis - Banca depositaria.

1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 2-bis della legge 23.3.1983, n. 77, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 6, c. 4- quinquies .

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983.

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