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Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della legge 23.10.1992, n. 42. (G.U. 27.04.1993, n. 97 - S.O.)

Art. 9 ter - Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.

1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'articolo 9 -bis , comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.

2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.

3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all'art. 16, prima della loro applicazione.

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