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Legge 24.12.1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica. Stralcio. (G.U. 28.12.1993, n. 303 - S.O.)

Art. 3 -

Omissis

[6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.] 1

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Comma abrogato dall'art. 43, comma 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Tale abrogazione è stata poi confermata dall'art. 72, comma 1, lettera u), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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