Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo I - Relazioni con il pubblico
[1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune].
Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
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