Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unità organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità, che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma 2].
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