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Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 06.02.1993, n. 30 - S.O.)

Titolo II - Organizzazione

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 30 - Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane 91

[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative].

91

Articolo sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

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