Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative].
Articolo sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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