Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
[1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428]
Articolo sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.