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Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 06.02.1993, n. 30 - S.O.)

Titolo II - Organizzazione

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 38 - Concorsi unici

[1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e può essere autorizzato lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni.

3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici] 110 .

110

Così sostituito prima dall'art. 18, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (G.U. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi abrogato dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59.

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