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Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 06.02.1993, n. 30 - S.O.)

Titolo II - Organizzazione

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 39 - Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale 111

[1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessità di personale per un biennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici.

2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento.

4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singo

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