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Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 06.02.1993, n. 30 - S.O.)

Titolo II - Organizzazione

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 40 - Concorsi circoscrizionali 112

[1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.

2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali].

112

Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80

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