Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.
2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali].
Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
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