IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 06.02.1993, n. 30 - S.O.)

Titolo II - Organizzazione

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 43 - Assunzione e sede di prima destinazione 117

[1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente].

117

Articolo sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (G.U. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.