Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
[1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444.
2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente].
Articolo sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (G.U. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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