Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo II - Organizzazione
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
[1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali].
Articolo sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (G.U. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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