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Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. (G.U. 06.02.1993, n. 30 - S.O.)

Titolo III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale

Art. 48 - Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

[1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati 128 ] 129

128

Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

129

La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 marzo 1996, n. 88 (G.U. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, sostitutivo del presente articolo 48, sollevata con riferimento all'art. 76 del

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