Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
[1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati 128 ] 129
Così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 (G.U. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).
La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 marzo 1996, n. 88 (G.U. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, sostitutivo del presente articolo 48, sollevata con riferimento all'art. 76 del
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