Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
[1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate] 140 .
Così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 (G.U. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
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