Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo III - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
[1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis 141 .
2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 142 .
3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 9, D.P.R. 6 gennaio 1978,
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