Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo IV - Rapporto di lavoro
[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300].
Articolo aggiunto dall'art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Per il contratto nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato vedi l'Acc. 23 gennaio 2001.
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