Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo IV - Rapporto di lavoro
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende].
Articolo abrogato dall'art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
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