Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo VII - Disposizioni diverse e norme transitorie e finali
Capo II - Norme transitorie e finali
[1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché per i segretari comunali e provinciali il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle L. 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, L. 13 lug
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