Decreto legislativo 03.02.1993, n. 29
Titolo VII - Disposizioni diverse e norme transitorie e finali
Capo II - Norme transitorie e finali
[1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente all'espressione «la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale» e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494;
articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5, della legge 7 luglio 1988, n. 254;
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
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