Circolare MPI 05.04.1994, n. 114
Insegnanti tecnico pratici - Partecipazione ai consigli di classe nelle classi ordinarie e in quelle sperimentali.
In coerenza con gli orientamenti a suo tempo recepiti nel disegno di legge approvato in data 8.4.93 dal Consiglio dei Ministri (inoltrato alla Camera dei deputati con il n. 2554) ed avente ad oggetto la piena partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici ai consigli di classe, anche qualora tali docenti impartiscono in copresenza gli insegnamenti ai quali sono preposti, si ribadisce l'esigenza, in conformità al principio di unicità della funzione docente stabilito dall'art. 118 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, di un'attiva partecipazione dei predetti insegnanti nei consigli di classe, sia in sede di programmazione dell'attività didattica sia in sede di valutazioni periodiche e finali degli alunni, anche quando essi partecipano ai suindicati organi collegiali a titolo consultivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 settembre 1979 n. 434, convertito nella Legge 8 novembre 1979, n. 566.
Si ritiene al riguardo necessario precisare, superando definitivamente una prassi e una linea interpretativa talora invalse negli anni trascorsi, che l'attuazione più coerente del citato disposto di legge deve comportare la partecipazione effettiva e piena dei docenti in oggetto a tutti i momenti dell'attività didattica, anche quando il loro insegnamento si svolga in copresenza con altri docenti, con il solo limite, fissato dalla legge in tal caso, dell'espressione del giudizio in consiglio di classe a titolo consultivo sia per il voto da attribuire nella specifica materia svolta dall'insegnante tecnico pratico copresente sia per il voto di condotta che, infine, per la complessiva valutazione scolastica dello studente.
Conseguentemente, in corretta applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i consigli di classe, specie in sede di valutazione intermedia e finale, devono in ogni caso registrare l'effettiva presenza anche dell'insegnante tecnico-pratico copresente affinché abbiano formale validità le loro deliberazioni.
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