Decreto MPI 15.04.1994, n. 131
1. Nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditori agli Studi disporranno gli accorpamenti di classi parallele dello stesso o di altri plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a 25 o quanto più possibile tendente a tale limite massimo.
2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto a 20 per classi con alunni portatori di handicap e a 10 per le pluriclassi.
3. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso scolastico dovrà essere superiore a 20; potrà essere eccezionalmente consentito il funzionamento di scuole con un minor numero di alunni nei limiti e nei casi di cui al comma 3 dell'art. 1.
4. Il numero minimo di alunni dei plessi ubicati nelle piccole isole o nelle zone di montagna non potrà comunque essere inferiore a 5.
5. Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, il numero delle classi parallele da costituire, alle condizioni fissate dall'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, dovrà essere determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai Consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione alle classi a tempo pieno, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare.
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