Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale 48
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un àmbito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'àmbito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esista
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