Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo II - Organi collegiali a livello distrettuale 50
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo attinente:
a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
f) ad attività di sperimentazione;
g) all'integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per
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