Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo III - Organi collegiali a livello provinciale 54
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il consiglio scolastico provinciale:
a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;
d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;
e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;
f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario s
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