Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale 57
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vicepresidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:
a) l'ufficio di presidenza;
b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;
c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;
d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.
3. L'ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.
4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto persona
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