Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo IV - Organi collegiali a livello nazionale 59
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:
a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell'amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell'andamento generale dell'attività scolastica e dei relativi servizi;
b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati, propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;
c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;
d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla u
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.