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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

Capo VI - Norme comuni

Art. 32 - Liste dei candidati del personale docente e direttivo 97

1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica.

Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d'arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.

3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

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Rubrica corretta con avviso pubblicato in G.U. 21.11.1994, n. 272.

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