Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo VI - Norme comuni
1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
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