Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo VI - Norme comuni
1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 101
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Sull'esecuzione ed annullamento degli atti degli organi collegiali v.
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