Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo VII - Organi collegiali della scuola dell'infanzia 106
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.
2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:
a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;
d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;
e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi
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