Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo VII - Organi collegiali della scuola dell'infanzia 108
1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.
2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell'articolo 7 109 . Inoltre:
a) cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;
b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;
c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all'articolo 277;
d) adotta iniziative per promuovere l'aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 7.
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