Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo VII - Organi collegiali della scuola dell'infanzia 110
1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola dell'infanzia:
a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;
b) il collegio dei docenti di scuola dell'infanzia e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola primaria del circolo di appartenenza;
c) i docenti della scuola dell'infanzia partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola primaria in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.
L'espressione "scuola materna" è sostituita da "scuola dell'infanzia", ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 , entrato in vigore il 3 marzo 2
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