Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori
Capo VIII - Norme particolari
1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'Accademia nazionale d'arte drammatica all'Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all'articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell'àmbito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.
2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della parte II, titolo VI.
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