Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo I - Razionalizzazione della rete scolastica 113
1. Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 51 deve prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgono meno di 30 convittori o semiconvittori.
2. Per i criteri e le modalità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51.
In tema di rete scolastica si veda ora il D.P.R. 20.03.2009, n. 81 , recante norme per la riorganizzazione della rete e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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